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D.P.R. 10/06/2004 n. 1733. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività musicali, di danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni competenti. Capo II ORGANI CONSULTIVI CENTRALI Art. 17 - Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. 1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero per i beni e le attività culturali a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici. 2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Ministro a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazio ne dei beni culturali d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la mate ria dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero f) su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche di interesse di altra amministrazione statale o regionale o di Stati esteri o demandata al Consiglio superiore da leggi e regolamenti. 3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale o di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche per quel che concerne l'attività di indirizzo. 4. Il Consiglio superiore è composto da a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. 5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. 6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977 n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a). 7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, nè essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero nè assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore. 8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione. 9. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi. Art. 18 - Comitati tecnico-scientifici. 1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali f) Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea g) Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura. 2. I Comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa b) esprimono pareri, a richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti, ed avanzano proposte, in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta o demandata da leggi e regolamenti. 3. Il Comitato di cui alla lettera g) del comma 1 a) avanza proposte per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa b) esprime pareri, a richiesta del segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali. 4. Ciascun Comitato è composto a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnicoscientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale. 5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. 6. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 7. 7. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale. 8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali. Capo III AMMINISTRAZIONE PERIFERICA Art. 19 - Organi periferici del Ministero 1. Sono organi periferici del Ministero: a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici; b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio; c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; d) le soprintendenze per i beni archeologici; e) le soprintendenze archivistiche; f) gli archivi di Stato; g) le biblioteche statali; h) i musei e gli altri istituti dotati di autonomia. 2. Gli organi indicati al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera a), sono uffici di livello dirigenziale non generale e, con riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, articolazioni degli uffici di cui alla lettera a) del comma 1, può essere prevista l'attribuzione di più competenze tra quelle indicate. 3. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988 n. 400, si provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) e dei relativi compiti. Con le stesse modalità si provvede alla eventuale soppressione degli uffici già istituiti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 e successive modificazioni, con decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988 n. 400, alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 4. Con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, si provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lettera h), attuando i principi e le modalità indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo, sentito il comitato tecnicoscientifico competente per settore, sulla base di criteri che tengono conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito territoriale, nonché dell'organico. Art. 20 - Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici 1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni. 2. Le direzioni regionali curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima. 3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni, il direttore regionale può essere contemporaneamente titolare degli uffici di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h). 4. Il direttore regionale, oltre a svolgere le funzioni delegate, in particolare: a) propone al capo del Dipartimento gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui al comma 3 compresi nella direzione regionale; b) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi per gli interventi, in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore; |
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